Riforma Moratti: il riordino dei cicli scolastici e l’autonomia scolastica

Condividi:

Nel caldo giugno del 1997 veniva presentato in Parlamento il Disegno di Legge relativo alla “Legge Quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione”. Dopo lunghe riflessioni e rielaborazioni, la legge vede la luce il 10 febbraio 2000, ma il D.M. Regolamento recante norme in materia di curricoli della scuola di base viene ritirato dalla Corte dei Conti sotto l’allora ministro Letizia Moratti.


La rivoluzione digitale entra nelle scuole

Le linee base di questa legge quadro mirano all’abbandono di un concetto antico della scuola e dell’insegnamento come semplice “trasmissione delle conoscenze”, con il suo carico di schematiche e unilaterali lezioni frontali, a favore della “trasmissione-acquisizione di competenze”. Da dove nasce  questa esigenza? Dalle rapide trasformazioni sociali legate al progresso scientifico e tecnologico che non permettono più di ragionare in termini di conoscenze per così dire “fisse”, ma si avvalgono del dinamismo delle idee sempre in atto e in evoluzione. Imparare significa dunque diventare protagonisti della propria realtà, idea che supera la scoglio degli ultimi 150 anni di riforme scolastiche.
Si chiede, dunque, anche in nome dell’ “uguaglianza nella diversità” sancita dalla Costituzione Europea, che le attività scolastiche ricadano sul territorio e interagiscano con le richieste del tessuto sociale, inserendosi nei valori di cultura, arte, religione, tradizioni locali, dal momento in cui si corre il rischio di veder crescere una società “liquida”, come direbbe Zygmunt Bauman, senza certezze e, dunque, privata dei principi di sicurezza, coesione e condivisione.


Il nuovo percorso formativo

Il percorso formativo per mettere in pratica questi obiettivi prevedeva tre tempi, che allineavano il nostro Paese ai cicli didattici europei:
– ciclo dell’infanzia della durata di tre anni (3-6);
– ciclo primario (scuola di base) della durata di 7 anni (7-13) e relativo esame di Stato;
– ciclo secondario (scuola secondaria) della durata di 5 anni (13-18).

Di conseguenza, i quattro tempi della nostra tradizione scolastica, Scuola Materna o dell’infanzia, Elementare, Media e Superiore, diventano cicli dell’infanzia, primario e secondario.
I primi due bienni del ciclo primario (scuola di base) sono destinati alla “alfabetizzazione” intesa sia come acquisizione dei linguaggi e dei saperi fondamentali, sia come sviluppo delle capacità critiche e dell’integrazione sociale degli studenti.
Il terzo biennio prevede il consolidamento/approfondimento delle conoscenze acquisite e lo sviluppo di autonome capacità di studio e di elaborazione.
Il ciclo secondario coincide con il tredicesimo anno di età e dura sei anni: i primi tre costituiscono la “Scuola dell’Orientamento”, con la quale si chiude il ciclo dell’obbligo, gli ultimi tre la vera e propria scuola superiore dove si approfondiscono le materie del proprio indirizzo, anche con esercitazioni pratiche e brevi esperienze lavorative.
Grande spazio viene riservato all’introduzione dei crediti formativi, utilissimi nella gestione del percorso formativo personalizzato.


Gestione dell’offerta formativa

Infine, di fronte alla confusione dei competenze nell’ambito della gestione territoriale dell’offerta formativa, la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, prova a dipanare la matassa creatasi fino alla riforma del titolo V della Costituzione.
Tramite la legge n. 59, il Parlamento conferisce alle Regioni e agli enti locali le funzioni che non dovevano essere necessariamente esercitate dallo Stato, senza però individuare veri criteri di ripartizione delle competenze. Così il finanziamento per le scuole è finito per gravare totalmente sulle spalle dello Stato.


Meriti e demeriti della Legge 15 marzo 1997, n. 59

Fra i meriti di questa legge sta l’aver offerto alle scuole la possibilità di individuare strategie, metodi e strumenti per il conseguimento degli obiettivi e degli standard nazionali. Le scuole, dunque, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, possono definire autonomamente il calendario delle lezioni, organizzare attività didattiche esterne, promuovere aggiornamenti e attività di formazione. Nell’ambito dell’autonomia didattica, invece, possono adottare libri di testo e strumenti didattici a seconda delle esigenze disciplinari e formative degli studenti.
Il Ministero della Pubblica Istruzione indica gli obiettivi formativi generali, mentre gli obiettivi specifici permettono di ritagliare i programmi sulle esigenze del singolo studente. Emerge qui l’importanza del Piano dell’offerta formativa (P.O.F.), un indice completo degli strumenti di cui una scuola gode per consentire nel migliore dei modi la crescita personale dell’alunno, abile o disabile che sia, perché ognuno ha talenti da esprimere e obiettivi da portare a termine a seconda delle proprie capacità e possibilità.

Le discipline e le attività, denominati curricoli, sono stabilite dal Ministero, insieme al monte ore minimo (quota obbligatoria nazionale); segue una quota di discipline obbligatorie d’istituto e una quota di discipline scelte liberamente dalle scuole.
L’autonomia investe anche l’articolazione del monte ore annuale (moduli o ore; unità di insegnamento diverse dall’ora di 60 minuti; percorsi didattici individualizzati).
Il Piano dell’Offerta Formativa deve tener conto anche delle esigenze degli studenti e dei genitori al fine di creare quel raccordo necessario tra scuola e territorio; deve essere approvato dal Consiglio di Circolo o di Istituto perché le risorse scolastiche vengano utilizzate nel miglior modo possibile senza dispersioni; diviene strumento attraverso il quale il dirigente scolastico registra le sue capacità di “ascolto” e di coordinamento del territorio, delle famiglie, del personale docente e non docente.

All’autonomia organizzativa, didattica e di ricerca, si affianca anche l’autonomia finanziaria e gestionale, come da Decreto Ministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche: i capitoli non sono più vincolati da particolari destinazioni, ma variabili a seconda delle esigenze scolastiche.


Nessun articolo trovato.

“Breve Storia della Scuola Italiana”

Condividi:

Articoli consigliati

Puoi azionare il tasto copia e incolla una volta registrato, grazie.