Dopo la seconda guerra mondiale, l’Italia, insieme alle Nazioni sconfitte, assiste a una fase di ricostruzione pilotata dall’alto. In quest’operazione, rientra la riorganizzazione del sistema scolastico, destinato, in primis, ad essere defascistizzato nella scelta dei testi, nella scelta del personale amministrativo, docente e non docente, nel ridefinire gli obiettivi della formazione scolastica di base. Il tutto gettando sempre un vivo sguardo alla legge Casati (vedi anche La Sinistra al potere e lo Statuto Albertino) e riesumando pezzi della riforma Gentile e della riforma Bottai. Per contrasto, l’immobilismo legato dall’eccessiva burocratizzazione del sistema governativo italiano, permise agli Alleati di avere un maggior controllo sul nostro Paese e di contenere le iniziative innovative proposte dai partiti di sinistra e della resistenza. Il gioco era facile, vista la tendenza a demonizzare gli appena demoliti regimi totalitari.
Ritornano i vecchi programmi, fallisce il piano Ferretti

Gino Ferretti (Acireale 1880-Palermo 1950), L’uomo nell’infanzia, Biblioteca di Cultura Filosofica, raccolta di saggi postumi, 1959.
Gli anni Cinquanta del XX secolo vedono la ripercussione di vecchi programmi e criteri d’istruzione, trascurando i profondi cambiamenti culturali, economici e sociali in corso: il lato reazionario, di stampo ottocentesco, ispirato ai valori semplici dettati dal libro Cuore continuano ad imperversare. Gli americani tentano di capovolgere la situazione e di proporre programmi più progressisti, invano.
Le forze conservatrici prevalgono e in Sicilia i programmi dell’ambizioso Gino Ferretti vengono dati alle fiamme per ordine dell’arcivescovo di Palermo.
Libertà di educazione come libertà di espressione
L’argomento scuola, comunque, comincia raccogliere un interesse in quanto ri-formazione dell’individuo, lontano dalle imposizioni di regime, dalle dottrine inculcate e dagli indottrinamenti: da qualunque parte si chiede libertà di educazione come libertà di espressione.
Con qualche variante a seconda dell’ambito ideologico:
- i cattolici e i democristiani chiedono una scuola cattolica con un fondamento istituzionale, giuridico, culturale ben definito;
- le sinistre vogliono una scuola laica che elimini disparità sociali.
Ma nelle lotte politiche si spegne il sogno riformatore della scuola italiana del dopoguerra: gli studenti dovranno rimandare a un’altra occasione la possibilità di avere programmi e sistemi organizzativi capaci di intendere i mutamenti sociali.
La politica e la legislazione scolastica in Italia dal 1922 al 1943
A raccogliere le difficoltà del sistema scolastico italiano, quasi a voler far chiarezza nelle tenebre del folto panorama normativo, è un documento stampato a cura del Ministero della Pubblica Istruzione e realizzato dalla Sottocommissione dell’educazione della Commissione Alleata: si tratta de La politica e la legislazione scolastica in Italia dal 1922 al 1943, una relazione in cui si fa la storia delle riforme scolastiche italiane, riportando dati e statistiche utili, elencando persino le difficili conseguenze di questa produzione normativa. Scuole da ricostruire, riforme mancate, personale da rieducare.
E’ uno dei tanti documenti che costituiscono un preludio all’impostazione della nuova scuola repubblicana. A tal proposito, non possiamo trascurare l’apporto dato dalla Guida alla Costituente, curato dal Ministero per la Costituente, dal titolo II problema della scuola (1946). In questo documento si interpreta la scuola come riflesso della cultura e della società italiana, si parla di nuova coscienza democratico-repubblicana, di istruzione fino al quattordicesimo anno di età, di selezione e premi per i più meritevoli. La visione organizzativa è molto vicina ai documenti di provenienza ecclesiastica:
- scuola media unica
- razionalizzazione degli ingressi nelle Università
- distinzione fra scuola statale e scuola privata
Al bando la “disoccupazione intellettuale”
Si vanta la necessità di una scuola media unica perché «potente strumento di unificazione culturale», capace di avvicinare le distanze sociali, di eliminare discriminazioni di sorta, di garantire un approccio attivista nei confronti della cultura anziché sostenere una cultura puramente libresca. Le scuole superiori e l’università, secondo la Guida, devono formare giovani capaci di applicare «metodi, principi, procedimenti mentali», evitando il più possibile la «disoccupazione intellettuale».
Si passa poi al tema scottante delle scuole private, monopolio indiscusso della Chiesa e cavallo di battaglia democristiano. Lo scontro tra i cattolici Moro, Pantani, Dossetti, La Pira e i laici Marchesi, Togliatti, Tristano Codignola sul ruolo dello Stato e della Chiesa, sui temi del Concordato del 1929, sulla lotta all’analfabetismo, sull’obbligatorietà della scuola popolare, sulla formazione della classe dirigente, sull’orientamento professionale, l’accentramento e il decentramento scolastico ed amministrativo, sulla libertà di insegnamento, è serrato.
Il dibattito intorno alla Scuola nella nostra Costituzione
Gli aspetti contraddittori e critici del dibattito appaiono negli articoli della nostra Costituzione. Da una prima lettura, infatti, emerge una maggiore innovazione per gli articoli contenuti nei principi generali 2, 3, 4, 5, 6, mentre gli articoli 7, 33, 34, 117 rimangono ancorati a un vecchio e ormai superato modello di scuola. E’ evidente l’ispirazione agli articoli della costituzione della Repubblica di Weimar, specie sugli strumenti di selezione e accesso agli anni successivi per i capaci ed i meritevoli, sull’approvazione circa la creazione di scuole private ma solo se priva oneri per lo Stato.
Cominciamo dalla rivoluzione del secondo comma dell’art. 3: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Un articolo veramente lungimirante, capace di rompere il legame distruttivo tra la situazione economica, sociale, politica di un individuo e la sua formazione personale.
L’art. 33 della Costituzione difende la parità di trattamento e l’uniformità degli obblighi e dei diritti tra alunni di scuole private e alunni di scuole statali, con il presupposto fondamentale che arte e scienza sono libere nella programmazione e nell’insegnamento: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
L’art. 34 è ancora più garantista: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
L’articolo 7, nel rispetto di antichi rapporti tra Stato e Chiesa, così recita: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. L’articolo collocava su posizioni paritarie i due contendenti alla gestione del sistema scolastico, con un particolare occhio di riguardo verso i Patti Lateranensi.
Questione più complicata quella riguardante l’art. 117, che attribuiva all’ente Regione funzioni legislative e amministrative proprie, anche se sottoposte al controllo dello Stato. Con la difficoltà oggettiva, da parte delle Regioni, di vedersi proiettate sia nel ruolo di enti di governo, dotate di autonomia politica, sia nel ruolo di enti di amministrazione, sottoposte alle leggi e alle direttive dello Stato.
Per eliminare tali contraddizioni, il legislatore costituzionale non solo si è posto il problema della differenziazione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, ma ha considerato anche la subordinazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Riforma del titolo V della Costituzione
La nuova formulazione, sorta dopo la riforma del titolo V della Costituzione, rovescia il sistema precedente lasciando una competenza legislativa generale allo Stato, procedendo ad una enumerazione tassativa delle specifiche materie in cui lo Stato ha una potestà legislativa esclusiva e stabilendo che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, 4° comma). La potestà legislativa statale risulta così distinta in esclusiva o concorrente. Fra quelle concorrenti vengono collocate le materie di legislazione relative alle professioni, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla promozione ed organizzazione delle attività culturali.
La legge costituzionale del 2001, dunque, ridisegna, nell’ambito del principio di sussidiarietà, le competenze tra Stato e Regioni, senza trascurare il loro rapporto con l’Europa.
“Breve Storia della Scuola Italiana”
- Storia dell’istruzione italiana
- Il sistema scolastico ai tempi del Regno d’Italia (1848-1948)
- La Scuola italiana nel dettato costituzionale (1946-48)
- Le riforme scolastiche degli anni ’60-’70-’80-’90
- La riforma Berlinguer e l’autonomia delle istituzioni scolastiche (Berlinguer ’96-00 – De Mauro ’00-01)
- Riforma Moratti: il riordino dei cicli scolastici e l’autonomia scolastica (anni 2001-2006)
- Dalla riforma Moratti al Piano di riordino Fioroni (anni 2006-2008)
- La riforma del Ministro Maria Stella Gelmini (Gelmini 2008-2011, Profumo 2011-2013, Carrozza 13-14)
- La “Buona Scuola” di Renzi (Giannini 2014-2016, Fedeli 2016-2018 Governo Gentiloni I)
- Il nuovo modello di Scuola del M5S – Governo Conte I e II (Bussetti 2018–2019, Fioramonti 5 settembre 2019 – 30 dicembre 2019, Azzolina 2020 – febbraio 2021)
- Elenco dei Ministri della Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana