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GOVERNO PERIFERICO

 I GIUSTIZIERI – Sono fideles del re ed esercitano poteri amministrativi e giurisdizionali pur non essendo giuristi. L’autorità di cui essi godono è diversa secondo il grado dell’appoggio che ricevono dal sovrano. Essi possono operare e pronunciare sentenze sia all’interno delle terre feudali sia nelle città demaniali.

Durante l’età normanna essi sono di nomina regia e il loro ufficio è annuale. Sono aiutati da alcuni assessori che redigono le sentenze. Giudicano per certificare situazioni di fatto e per consolidarle, o giudicano per iustitiam e non per legem. Col passare degli anni diventeranno garanti della legge, protagonisti e custodi della legalità.

Rispetto alla materia penale si usa distinguere fra competenza penale alta e bassa; la prima spetta ai giustizieri sia nell’ambito dei feudi sia nelle terre demaniali; la seconda è lasciata a funzionari minori e a signori feudali.

Il limite che separa il potere del giustiziere regio dal potere del signore feudale è vago, segnato dalle situazioni occasionali che consigliano talvolta prudenza.

I CAMERARI – Agli inizi l’attività principale e qualificante dei camerari è l’amministrazione del demanio regio, con compiti accessori e derivati.

IL FEUDO

Nei primi anni della costituzione del regnum, la diffusione delle istituzioni feudali nel meridione e in Sicilia non è uniforme. La situazione cambia durante il primo decennio del regno di Ruggero II.

I feudi potevano essere Feuda in capite o in servitio; gli uni e gli altri diventano feuda quaternata o in baronia, se erano registrati in un apposito catalogo. Essi non potevano essere trasmessi ereditariamente e la decisione e la eventuale ricostituzione spettava al signore.

Nel feudo tende a riprodursi, su scala minore, la stessa distinzione che vi è nel regno fra terre feudali e terre libere (allodiali) o in demanio. I re normanni e svevi miravano ad alcuni controlli fondamentali all’interno del feudo. Federico II nel 1220 promulgava la Constitutio de resignandis privilegis con la quale mirava a due serie di controlli: uno sull’autenticità del titolo originario e un altro sulla legittimità del feudo in capo al detentore. Dopo l’età sveva, sovrani di diversa statura politica affrontano il problema dei rapporti fra corona e feudi e, nella generalità dei casi, il feudo emerge come istituzione vitalissima, pronta a dettare le sue condizioni.

MAGISTRATURE CITTADINE E MAGISTRATURE REGIE

Nelle città meridionali, le magistrature locali vedono restringersi il campo della loro giurisdizione e vedono mutilate le loro competenze a causa di interventi regi; gli ufficiali del regno concentrano nelle loro mani molti dei poteri cittadini.

Alcune città sono infeudate e in esse la giurisdizione civile è esercitata dal signore o dai suoi iudices mentre quella penale spetta ai giustizieri.Il compromesso si trova in età normanna, nelle città regie si consente ai iudices l’esercizio della giurisdizione civile, mentre ai camerari provinciali la giurisdizione maggiore e quella fiscale.

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