Lo status giuridico dell’insegnante di religione cattolica in Italia

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L’insegnamento della religione nella scuola pubblica statale costituisce un caposaldo peculiare nel sistema educativo italiano. Tuttavia, bisognerebbe inquadrare meglio il presupposto legislativo che accompagna questa istituzione disciplinare e individua la figura del docente atto all’insegnamento. Una tale figura, infatti, dovrebbe essere nominata d’intesa con l’autorità ecclesiastica, di un vescovo della diocesi che ne attesti l’idoneità all’insegnamento. Ci domandiamo in questa sede se è giusta questa procedura o se possa riservare delle possibili discriminazioni, diciamo inaccettabili nel nostro attuale contesto socio-normativo.

L’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, infatti, proibisce la disuguaglianza di trattamento per ragioni di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Se, dunque, l’autorità ecclesiastica risulta essere l’organo privilegiato di nomina di un insegnante di religione, tutti gli altri esclusi sono evidentemente discriminati. Si porrebbe qui una differenziazione tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale.

Di fatto, la disciplina sull’insegnamento della religione è richiesta e imposta al nostro ordinamento da un trattato internazionale impegnativo per l’Italia. In più, il Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 (L. 121/1985), determina che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado “è impartito, in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica”. Per questi motivi, la nomina da parte dell’autorità ecclesiastica non appare lesiva del principio di uguaglianza, né contraria a giustizia.

Senza scomodare troppo il nostro panorama giuridico, infatti, basti pensare che gli accordi fra Stato e Chiesa sono parificati ai trattati internazionali e risultano garantiti dall’art.7, secondo comma, e dall’art. 117 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che stabilisce, al primo comma, che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». 

Cosicché, anche la Corte europea dei diritti umani ha dovuto adeguarsi a questo principio e al superamento del pregiudizio religioso sulla libertà d’insegnamento della religione nelle scuole: sui motivi di carattere “strettamente religioso”, infatti, è insindacabile la competenza dell’autorità ecclesiastica e non sussiste nessuna violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Dunque, tra il diritto dell’individuo al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e il diritto di una confessione alla libertà religiosa (artt. 9 e 11 CEDU) prevale, nel caso di specie, quest’ultimo, sia per la particolare “natura” del rapporto di lavoro, che distingue l’insegnante di religione dagli altri insegnanti, sia per il legame di “speciale fiducia” che deve esistere tra il professore di religione e il vescovo diocesano cui compete valutare i requisiti del candidato all’insegnamento (can. 804 § 2 e 805). 

Il fine è quello di tutelare il diritto alla libertà religiosa della collettività, degli studenti e delle famiglie che hanno scelto un processo formativo ideologicamente orientato. Se, infatti, è la religione cattolica a dover essere impartita nelle scuole, è necessario che l’ente preposto, in questo caso la Chiesa, possa e debba intervenire sui propri dipendenti e valutarne i comportamenti inerenti al rapporto di lavoro.

Gli artt. 9 e 11 della CEDU tutelano il diritto di auto-organizzazione delle Chiese e l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la credibilità del messaggio religioso.

A questo punto, ci domandiamo se storicamente è sempre valso questo principio di uguaglianza formale. La risposta non può che stare nella lunga storia di rapporti, spesso controversi e non ancora del tutto risolti, tra lo Stato e la Chiesa italiana.


 

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