Le origini del notariato siciliano
Il notaio siciliano è una figura di probabile importazione normanna, anche se alcune nationes di mercanti amalfitani, pisani e genovesi presenti in Italia meridionale utilizzavano i propri notai. Inizialmente, riporta il Cosentino, i notai erano eletti dai vescovi ed erano equiparati, per importanza sociale, ai cavalieri, con predominanza di notai greci (cfr. von Falkenhausen-Amelotti).
Notai latini esistevano, secondo gli studi del Bresc, a Butera (1130) e a Paternò (1137), ma la figura notarile come pubblico ufficiale esiste da Federico II in poi, per dare maggiore garanzia ai documenti redatti in forma pubblica. Nelle Constitutiones melphitanae di Federico II sono comprese le norme sul notariato: figlio legittimo, laico, di buona famiglia. Viene indicato l’obbligo di registrare gli atti entro sette giorni dalla sottoscrizione, mentre regole più rigide erano previste per i giudici e i notai accusati di falsità o corruzione: dal taglio della mano alla decapitazione. L’accertamento della preparazione professionale dei notai era affidata al protonotaro del Regno, ma anche ai boni homines circa la conoscenza delle consuetudini del luogo dove il notaio svolgeva il suo ufficio. Si riservava, invece, l’esame della letteratura e del diritto scritto alla Curia. Riguardo alla formazione, esistevano scuole apposite nelle grandi città, ma la maggior parte delle volte si andava presso un notaio anziano, anche per l’apprendistato (Caravale).
Messina era ritenuta il più grande centro di formazione per il notariato, anche per la presenza della Gran Corte (Bresc).
Con Federico II si afferma l’uso della calligrafia e della carta pergamena come materiale scrittorio, inoltre i notai entrano negli ambienti di corte e nella Scuola poetica siciliana.
Documenti privati a partire dal XIII secolo
Presso gli archivi storici si trovano solo rarissimi documenti privati precedenti al XIII secolo. La produzione e la conservazione aumenta dal XIII secolo in poi. Singolare l’uso della carta partita nel messinese e il ricorso alla corte stratigoziale per l’autenticazione delle compravendite di immobili. Il più antico notaio siciliano di cui si ha notizia? Adamo de Citella (1286). Lo trovate presso l’Archivio di Stato di Palermo.
NOTARIATO
Se il tabellione in precedenza era lo scrivano professionale di documenti di natura privata, dal XIII in poi tale figura, col nome di notaio, diventa condizione ineliminabile per la validità giuridica del documento. Prima, infatti, non era la sottoscrizione del tabellio che produceva la validità ma la traditio della carta, adesso è l’atto notarile che diventa instrumentum publicum.
INSTRUMENTUM
La carta era la diretta emanazione dell’autore e il notaio era l’autenticatore, ma, adesso, nello strumento, la figura principale non è l’autore bensì il notaio, che stabilisce il formulario, impone limiti giuridici tra le parti: lo strumento diventa l’atto del notaio.
Nel periodo prefedericiano, l’atto conserva la formulazione oggettiva, mentre l’andamento del protocollo e del testo rimane quello della carta. Nella corroboratio è fatta menzione del notaio ed è indicata la rogatio.
Dopo il 1232 è possibile trovare differenze notevoli fra i vari atti rogati in luoghi diversi (le formule federiciane furono applicate solo a Messina). E quindi troveremo la formulazione soggettiva con la firma dell’autore, e il signum tabellionis del notaio alla fine del testo, invece che unito alla completio.
Caratteristiche esterne: pergamena rettangolare dimensioni irregolari da 15 cm a più di un metro per lato.
Caratteristiche interne: Protocollo: invocatio (In Domini amen; In nomine Sanctae et individuae Trinitatis). Datatio: cronologia completa.
Non bisogna confondere la menzione dell’autorità regnante (in ablativo) con l’intitulatio. Infatti, nel documento privato non ci può essere intitulatio, visto che l’autore è chi ha ordinato l’atto; né si potrebbe confondere l’autore con il nome del giudice o del notaio con il quale si apre il testo, essendo essi i referenti del fatto giuridico.
Sono quasi sempre presenti le clausole e la sanzione è una pena pecuniaria a carico della parte inadempiente.
La corroboratio è costituita dall’annuncio della sottoscrizione del giudice, dei testi e del notaio.
Il testo si chiude con la data topica preceduta da actum.
Escatocollo con sottoscrizioni del giudice, dei testimoni e del notaio.
Le formule più lunghe venivano contratte dando vita alle formule ceterate.
Lo strumento si chiude con la sottoscrizione del notaio e la formula di chiusura detta completio.
TIPI DI ATTI
Il transunto consisteva nella trascrizione in forma legale di un documento, come duplicato, come traduzione legale in altra lingua, come forma pubblica di un atto privato, come copia autentica.
A Palermo, Corleone e Agrigento troviamo sempre la firma di un solo giudice sull’atto. Nelle altre città, più di un giudice.
A Messina c’era la tradizione di rogare i trasferimenti di proprietà di immobili davanti alla corte stratigoziale che ne autenticava l’atto. Con le Costituzioni federiciane furono aggiunti 5 giudici. Dalla seconda metà del Trecento lo stratigoto non sottoscrive più di suo pugno ma fa sottoscrivere a un notaio. Alla tradizione bizantina risalgono poi la registrazione e l’insinuazione: la prima riguardava i beni immobili ed avveniva presso la curia, la seconda era una sorta di ‘anticamera’ dell’atto presso la curia per tre giorni in modo che chi avesse potuto vantare la proprietà di un immobile iure sanguinis a contiguitas loci e quindi vantasse diritti di prelazione, potesse farlo.
Sempre nella Sicilia orientale era in uso la ‘carta partita’ ossia un atto redatto sulla stessa carta in due colonne, poi divise: l’autenticità stava nell’appartenenza allo stesso foglio, bastava avvicinare le parti per effettuarne la validità. Appaiono comunque le sottoscrizioni del giudici, dei testi e la completio del notaio.
I notai tenevano il VENIMECO ossia un quadernetto dove annotavano gli appunti degli atti rogati; il BASTARDELLO, un piccolo registro nel quale venivano trascritti gli atti del venimeco ma in forma ampliata; la MINUTA, un registro di formato regolare in cui erano annotati gli atti veri e propri del notaio; il REGISTRO in cui si annotavano gli atti perpetui (contratti di matrimonio, testamenti, donazioni, compravendita di immobili).
Il più antico notaio di Sicilia è Adamo de Citella (1286) e i suoi atti sono custoditi presso l’Archivio di Stato di PA.
Fonti e Bibliografia
Bresc H., Società e politica in Sicilia nei secoli XIV e XV, “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, 70, 1974.
Caravale M., La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo
Caravale M., Notaio e documento notarile nella legislazione normanno-sveva, in Civiltà del Mezzogiorno d’Italia. Libro, scrittura, documento in età normanno-sveva, Salerno 1994.
Cordasco P., Contributo allo studio del notariato meridionale, Bari 1996.
Cosentino G., I notai in Sicilia, “Archivio Storico Siciliano”, n. ser., 12, 1887.
Intersimone G., Il notariato a Messina, Messina 1942
La Mantia V., Antiche consuetudini delle città di Sicilia, ivi 1900
Constitutionum Regni Siciliarum libri III, I, a cura di A. Cervone, Neapoli 1773 (riprod. anast. a cura e con Introduzione di A. Romano, Soveria Mannelli 1999).
Pratesi A., Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d’Italia, in Scuole diritto e società nel Mezzogiorno medievale d’Italia, a cura di M. Bellomo, II, Catania 1987.
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von Falkenhausen V., I notai siciliani nel periodo normanno, in I mestieri. Organizzazione, tecniche, linguaggi, Palermo 1980.
von Falkenhausen V.-Amelotti M., Notariato e documento nell’Italia meridionale greca (V-XV secolo), in Per una storia del notariato meridionale, Roma 1982.
Zecchino O., Le assise di Ruggero II, I, I testi, Napoli 1984.
Friderici II Liber Augustalis. Le costituzioni melfitane di Federico II di Svevia. Riproduzione ed edizione del codice Qq.H.124 della Biblioteca Comunale di Palermo, a cura di A. Romano-D. Novarese, trad. di G. Faraone, Lavello 2001.
Scarica l’intero compendio gratuito di Diplomatica Siciliana tratto dal testo di Pietro Burgarella, Nozioni di Diplomatica Siciliana, ELS 1991.