Nella prima metà del XII secolo si costituisce nell’Italia meridionale un regnum. E’ il primo ordinamento monarchico sostanzialmente moderno della rinascente Europa, ispirato dalla concezione di un potere centrale unitario e assoluto (di evidente stampo bizantino). La formazione è preceduta da circa un secolo di esperienze normanne sui territori della penisola e dell’isola, divisi e lacerati nel corso dell’XI secolo fra avamposti bizantini e potenti principati locali.
I Normanni frantumano gli ordinamenti bizantini e fondano al loro posto signorie strutturate al modo delle contee franche. Si impossessano dei principati esistenti, o li distruggono, oppure, conquistate le terre dei bizantini e dei musulmani, creano dei nuovi titoli e li tramandano di generazione in generazione. Nel 1129 unificano in un regno i vari ordinamenti locali (principati, ducati, contee, universitates cittadine).
Ma l’applicazione delle nuove regole non è facile: vi sono resistenze e nelle comunità locali regnano più che la pace e la giustizia, il disordine e l’aspra rivalità tra le fazioni.
LA CITTA’ è governata dall’universitas, istituzione cittadina che compendia e dirige la vita locale. Vi sono città libere da soggezioni feudali, dipendenti direttamente dalla corona, e perciò dette regie o demaniali; vi sono, al contempo, città soggette a un signore feudale. Le terre appartengono per la maggior parte a signori feudali. I sovrani si legano alle universitates e ai feudi; piegano le forze locali al loro servizio e al loro comando e le contrastano con prudenza o con decisione.
LA CORTE – Ruggero II e i suoi successori sono circondati e assistiti da uomini di fiducia, solo in parte signori feudali. I sovrani si pongono a capo di una cerchia di persone fidate. Il re non si colloca necessariamente al vertice di una piramide feudale, rinuncia spesso al potere che gliene deriverebbe. I signori considerati non fedeli alle direttive regie sono tenuti in disparte e convocati nelle assemblee generali in casi straordinari.
IL RE – La sua persona è sacra e la sua volontà prevale su quella di chiunque altro. Chi attenta all’incolumità del re, chi infama la dignità, disconosce o soltanto discute gli ordini commette sacrilegium e incorre nel crimen di lesa maestà, allo stesso modo di chi attenta alla vita dell’imperatore.
Sono poteri del re: battere moneta, fare le leggi, esercitare il comando attivo in guerra, porsi a capo sia dell’armata feudale sia del grande esercito.
Governo centrale normanno
L’ASSEMBLEA E I COLLOQUIA – Essa è detta Assise, coloro che vi partecipano non rappresentano le popolazioni locali sottoposte al loro governo o al loro controllo. L’assemblea assolve a delle funzioni importanti: consente al sovrano di dare alle proprie leggi la pubblicità necessaria e la notorietà ai suoi provvedimenti unilaterali; consente alla casa regnante di dare notizia ufficiale della morte di un re e della successione al trono.
IL GRAN CANCELLIERE – Solamente egli sembra disporre di un ufficio fin dall’età normanna. Nell’ufficio si redigono, si vidimano e si pubblicano le leggi del regno. E’ compito dell’ufficio notificare alle comunità cittadine o ai singoli sudditi atti di carattere generale o particolare e fornire a tutti le certificazioni richieste. Le attività sono compiute da appositi incaricati, subordinati al Gran Cancelliere.
GLI AMMIRAGLI – Al tempo di Ruggero II svolge una preziosa opera di collegamento fra la Camera, che ha il compito di conservare il tesoro della corona e di gestire le entrate e le uscite finanziarie, e la Dohana, che è un ufficio genericamente incaricato di affrontare le questioni amministrative e giudiziarie concernenti le finanze regie.
In seguito, da Federico II in poi, si riorganizzano i compiti in capo all’Ammiraglio, comandante delle forze armate, e in capo ad alcuni vice-ammiragli. Predominano ora le funzioni militari ma ve ne sono anche di natura civile. I compensi sono in denaro e sono elevatissimi, ma all’ufficio sono legati privilegi ed esenzioni. L’Ammiraglio è esentato dai dazi per le operazioni commerciali che svolge in proprio ed ha il diritto di impossessarsi dei bottini e delle prede in caso di vittorie o di naufragi lungo le coste del regno.
I GIUSTIZIERI CENTRALI – Essi amministrano la giustizia senza essere giuristi e senza avere studiato diritto, sostituendosi gradualmente al sovrano. Si riuniscono in un consiglio nel quale dovrebbe intervenire anche il sovrano. Nell’età sveva, esso è composto da 1 Magister Iustitiarius e 4 giudici per decisioni in grado d’appello e in primo grado per processi che coinvolgono signori feudali o perseguono rei di lesa maestà.
LA GRAN SECREZIA – Gli Uffici finanziari sono assoggettati a continue trasformazioni, non solo in rapporto alle competenze ma anche in rapporto all’unificazione amministrativa. Ruggero II introdusse una Dohana de secretis organizzata su basi burocratiche, e fu merito di Guglielmo II l’avere precisato e ampliato le competenze degli uffici centrali detti Gran Secrezia, impegnandoli all’accertamento e alla riscossione dei tributi e dei donativi, alla riscossione delle imposte ecc Guglielmo distinse gli uffici, creando una Dohana de secretis per le città e le terre demaniali, e una Dohana baronum per le terre feudali.
DIPENDENTI DI CORTE – Il logotheta, prima del 1172 ha generali mansioni di segreteria e il titolo per essere presente in specifiche attività giudiziarie; dopo il 1172, egli è capo di una segreteria, con il compito di distribuire agli addetti, sottoforma di incarichi, le questioni portate all’attenzione del sovrano.
DIPENDENTI DI CORTE ALL’INTERNO DEL PALAZZO REGIO- Il dapifer, il maresciallo e il senescalco.