Gli aiuti statali per il terremoto del 28 dicembre 1908

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Costruzione in legno a cura della VII compagnia dell’Esercito italiano

Il progetto di legge sul recupero del territorio in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, presentato dal Governo e approvato il 9 gennaio 1909 dalla Camera, con 406 voti su 411, e l’11 gennaio dal Senato, con 182 voti su 183:

Art. 1 – È assegnata la somma di lire trenta milioni da prelevarsi dalle eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi dell’esercizio 1907-1908 allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti, e riparare a ricostruire edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ne’ comuni che saranno indicati in un elenco da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.Il governo del re è autorizzato a ripartire le dette somme fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze.

Per tutti i lavori necessari a riparare i danni prodotti dal terremoto del 28 dicembre 1908 il governo è autorizzato a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità dello Stato, e relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione, o a trattativa privata, od anche ad economia.

L’approvazione de’ progetti relativi, sia principali che suppletivi quale ne sia l’importo, sarà data dall’Ispettore compartimentale del genio civile, ovvero dal capo dell’ufficio, che per decreto del ministro de’ lavori pubblici sarà incaricato di questo speciale servizio, ed essa avrà effetto per ogni riguardo, sia di ordine tecnico, sia di convenienza amministrativa.

Per i pagamenti il mandato di anticipazione non può superare lire cinquantamila, e il mandato a disposizione non può essere emesso per somma maggiore di lire centomila.

Art. 2 – A favore delle province di Messina e di Reggio Calabria, e dei comuni indicati nell’articolo precedente viene stabilito per cinque anni solari a cominciare dal 1909, una addizionale di un cinquantesimo (centesimi 2 per ogni lira) alle imposte dirette su’ beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della seconda sezione e sui redditi di ricchezza mobile della seconda sezione della categoria A e delle categorie B. C. D., nonché alle tasse sulle successioni, e sugli affari su amministrazione del Ministero delle finanze escluse le tasse di bollo di importo inferiore a una lira.

Allo stesso scopo è raddoppiata la tassa di bollo su’ trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato o dalla industria privata, nonché sulle linee di navigazione esercitate da società italiane.

Il governo del re è autorizzato a ripartire l’ammontare di tali proventi fra le province e i comuni tenendo presente:

1.     Le somme occorrenti a pareggiarne i bilanci.

2.     La necessità di provvedere alle ricostruzioni, e riparazioni di edifizi comunali e provinciali destinati a pubblici servizi, e al riattamento di opere pubbliche comunali o provinciali. Le somme derivanti dai detti proventi saranno iscritte in bilancio nell’entrata e nella spesa con decreti del ministero del tesoro. Per tutto quanto concerne le espropriazioni, i piani regolatori, le occupazioni temporanee di terreni e le indennità dovute ai proprietari espropriati sono applicabili le disposizioni degli articoli 10, 31 e 97 della legge 25 giugno 1906 n. 255 e degli articoli 45 e 46 della legge 9 luglio 1908 numero 445.

Art. 3 – Le occupazioni temporanee de’ beni immobili che possono occorrere per l’esecuzione di opere urgenti nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché per la ricostruzione di baracche e di edifizi, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, saranno dai prefetti e sottoprefetti ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

La durata delle occupazioni può essere fissata per cinque anni, e s’intenderà protratta di anno in anno fino al termine di un altro quinquennio decorrente dal giorno in cui ebbero luogo, quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima.

Quando l’indennità offerta non sia stata accertata essa sarà determinata ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 46, della legge 9 luglio 1908 n. 445.

Qualora occorresse rendere definitive le occupazioni temporanee, l’indennità dovuta a’ proprietari sarà fissata giusta le prescizioni del 1° e 2° comma dell’art. 46 precitato, computando il sessennio per quanto riguarda i fitti conservati dal giorno 28 dicembre 1908.

Art. 4 – Sono applicabili a tutte le opere da eseguire per riparare i danni cagionati dal terremoto del 28 dicembre 1908, le disposizioni dell’art. 31 della legge 23 giugno 1905 n. 255.

Art. 5 – I Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, qualunque sia il numero de’ loro abitanti, potranno entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge fare un piano regolatore delle costruzioni con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1863 n. 2359.

Sono estese a’ piani regolatori, di cui al precedente comma, le disposizioni dell’articolo 10 della legge 25 giugno 1906 n. 255, e le indennità dovranno essere determinate in base alle condizioni, in cui i beni espropriati si trovavano nel dicembre 1908 anteriormente al terremoto.

Le facilitazioni concesse dalla presente legge per la formazione dei piani regolatori, e per le espropriazioni, sia temporanee che definitive, potranno essere con decreto reale estese ai corpi morali, che per scopo di beneficenza si propongono la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei Comuni danneggiati dal terremoto.

Art. 6 – È data facoltà al governo del re di adottare provvedimenti eccezionali allo scopo:

1.     Di garentire provvisoriamente la tutela de’ minorenni orfani o abbandonati, e de’ dementi, e di assicurare il recupero, la conservazione e il possesso dei beni, salve sempre le quistioni di proprietà secondo il diritto comune.

2.     Di prorogare a tener sospeso qualunque termine attinente all’esercizio di azioni o di diritti in materia civile, commerciale, penale o amministrativa.

3.     Di stabilire l’accertamento legale dei decessi, anche sulla base di presunzioni.

4.     Di ricostituire i registri di stato civile.

5.     Di ricostituire i registri delle ipoteche e delle trascrizioni ipotecarie.

6.     Di rinnovare i termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie.

7.     Di prorogare i termini utili per la denunzia delle successioni, e per la registrazione degli atti civili e giudiziarii.

8.     Di ricostituire i ruoli esecutivi per la riscossione di censi e canoni dovuti ad enti morali.

9.     Di stabilire in via provvisoria le circoscrizioni e giurisdizioni giudiziarie ed amministrative nelle province di Messina e Reggio Calabria, anche annettendole ad altra giurisdizione, modificando in relazione le tabelle del personale.

10.   Di nominare, ove occorra, commissarii regi per un periodo di tempo anche superiore al normale: per l’amministrazione del comune, coi poteri del consiglio comunale; per l’amministrazione della provincia di Messina e di quella di Reggio coi poteri della deputazione e del consiglio provinciale, e per l’amministrazione delle istituzioni di beneficenza e di altri enti di ragione pubblica col mandato di procedere altresì al loro ordinamento.

11.   Di prorogare le operazioni di leva di terra e di mare.

12.   Di assicurare il funzionamento dei servigi dipendenti dal ministero dell’istruzione pubblica.

Art. 7 – Il governo del re stabilirà le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e degli edifici privati ne’ comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti. All’uopo sarà costituita una speciale commissione consultiva da nominare con decreto reale su proposta del presidente del consiglio de’ ministri di concerto col ministro dei lavori pubblici.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni che sieno fatte secondo tali norme, sono accordati i seguenti beneficii:

1.     L’esenzione dell’imposta fabbricati per quindici anni, dal giorno in cui l’edifizio sarà divenuto atto all’uso, o all’abitazione.

2.     La concessione ai privati e agli istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione da parte delle casse di risparmio degli istituti di credito fondiario, e degli istituti ordinari e cooperativi di credito di mutui ipotecari al saggio d’interessi non superiore al 4 per cento ammortizzabili in trent’anni, e rimborsabili col sistema delle semestralità costanti comprendenti gl’interessi e l’ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà delle quote semestrali, aumentate di un decimo per tenere sollevati dalle eventuali perdite gli istituti mutuanti. La presente concessione non si applica ai privati, il cui reddito imponibile complessivo supera lire cinquemila, dopo applicate le esenzioni disposte dalla presente legge.

Per i mutui considerati nel comma precedente sono applicabili le disposizioni contenute 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge per i danneggiati del terremoto del 1908 in Calabria in data del 25 giugno 1906 n. 255, e gli articoli 48, 49, 50 e 512 della legge 9 luglio 1908 n. 445.

La spesa a carico dello Stato come al comma 2 sarà iscritta nel bilancio del ministero del tesoro.

Art. 8 – Nei comuni indicati nell’elenco di cui all’art. 1 è sospesa la riscossione della imposta erariale e delle sovraimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati, per tutto l’anno 1909.

Durante la sospensione dell’imposta sui fabbricati si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edificii.

Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovraimposte provinciali e comunali, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in quarantotto rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1910 al 1917.

A carico dello Stato sarà corrisposta alle province di Messina e di Reggio Calabria, e a’ comuni già indicati per cinque anni dal 1909 al 1913, la differenza fra l’ammontare della sovraimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908, e l’ammontare della sovraimposta che sarà applicata negli anni suddetti.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 9 – Nei comuni indicati nell’articolo 1 la riscossione della imposta sui redditi di ricchezza mobile applicata per ruoli è sospesa per tutto l’anno 1909.

I contribuenti dell’imposta stessa su redditi incerti e variabili di categoria B e C, avranno il diritto di chiedere, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una revisione straordinaria.

Art. 10 – Per i comuni di Messina e di Reggio Calabria è sospesa, dal 1° gennaio 1909, la riscossione dei canoni di abbonamento per il dazio di consumo governativo.

Per gli altri comuni considerati nella presente legge, saranno sospesi o ridotti, dalla stessa epoca, i canoni di abbonamento per il detto dazio, come verrà stabilito dalla Commissione centrale di cui all’articolo 101 della legge (testo unico), 7 maggio 1908 n. 248.

A siffatto scopo sono immediatamente devoluti i fondi pervenuti allo Stato dal 1 luglio 1908 e quelli che gli perverranno sino al 30 giugno 1909, in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 87, 88, 89 e 110 del citato testo unico. La somma che ancora occorresse oltre l’ammontare di tali proventi farà carico al bilancio dello Stato.

È annullato il debito arretrato del comune di Messina per canone daziario governativo.

Art. 11 – La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle province di Messina e Reggio Calabria e ai comuni indicati nell’articolo 1, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti e privati fino a tutto l’anno 1908.

Le quote di sovraimposta sospese e non sgravate che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi di quarantotto rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1910 al 1917.

Art. 12 – Tutti i funzionari dello Stato così civili che militari, compresi i militari di truppa dell’esercito e della marina, gli appartenenti ai corpi organizzati dello Stato, e gli operai della guerra e della marina, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, si reputano morti o feriti in servizio, agli effetti degli articoli 81, 82, 100, 101, 110, 119 e i seguenti della legge sulle pensioni (testo unico) 21 febbraio 1895, n. 70.

La stessa disposizione è estesa anche al personale delle ferrovie dello Stato, qualunque sia l’Istituto di previdenza al quale era ascritto, concedendo agli agenti resi inabili in seguito al terremoto e alle famiglie dei morti, con meno di 25 anni di servizio utili alla pensione, il trattamento eccezionale ai sensi dell’articolo 16 dello statuto della cessata Cassa pensione, considerando, cioè, come se avessero compiuti i 25 anni di servizio.

Art. 13 – Sono convertiti in legge i tre regi decreti allegati alla presente, e cioè:

1)     il regio decreto 1 gennaio 1909 n. 6 che proroga, fino al 30 giugno 1909 le scadenze delle obbligazioni cambiarie e commerciali a debito di persone residenti nelle province per lo stesso periodo delle prescrizioni e delle perenzioni;

2)     il regio decreto 3 gennaio 1909 n. 4, che aumenta di lire due milioni la dotazione del capitolo n. 126 «Fondo di riserva per le spese impreviste», inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1908-1909;

3)     il regio decreto 6 gennaio 1909 n. 7 col quale venne autorizzato il prelevamento dal predetto fondo di riserva della somma di lire 95.060, in complesso, per aumenti ai capitoli 13, 15 e 36 del bilancio della guerra, oltre la cifra consolidata.

Sono convalidati i decreti reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni descritte nell’annessa tabella del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio 1908-1909.

Art. 14 – Qualora nei comuni considerati dalla presente legge si manifestasse l’urgenza de’ provvedimenti eccezionali non preveduti dalla legge stessa, anche nell’interesse della proprietà, dell’industria e del commercio, è data facoltà al Governo entro l’anno corrente, di provvedere con decreti reali da essere presentati al parlamento per la conversione in legge.

Art. 15 – La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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